La soluzione proposta interpreta il disposto dell'art. 23 d.lgs. n. 58/1998 come prescrittivo della forma scritta ad sunstantiam del contratto di investimento, per una tutela effettiva del cliente contraente debole, richiedendo per la validità dell'atto la sottoscrizione di entrambe le parti, nel rispetto del dato letterale. Precisata la portata operativa della norma, come riferita alla "forma dell'atto", vengono analizzate le diverse prescrizioni legali che invece disciplinano la "forma dell'informazione". L'analisi consente così di respingere l'interpretazione correttiva dell'art. 23, operata da una recente giurisprudenza di legittimità, che assegna alla forma prescritta dalla norma richiamata una "funzione informativa" e non di validità dell'atto.
The proposed solution interprets the art. 23 of d. lgs. no. 58/1998 as prescriptive of the written form of the investment contract, for an effective protection of the client, requiring the signing of both parties for the validity of the contract. Having specified the operational scope of the provision, as referred to the "form of the act", the various legal prescriptions that instead govern the "form of information" are analyzed. The analysis thus makes it possible to reject the corrective interpretation of art. 23, carried out by a recent jurisprudence of legitimacy, which assigns to the form prescribed by the aforementioned law an "informative function" and not of the validity of the act.
La forma del contratto di investimento tra "funzione informativa" e requisito ad substantiam actus
DALIA Cristina
2019-01-01
Abstract
La soluzione proposta interpreta il disposto dell'art. 23 d.lgs. n. 58/1998 come prescrittivo della forma scritta ad sunstantiam del contratto di investimento, per una tutela effettiva del cliente contraente debole, richiedendo per la validità dell'atto la sottoscrizione di entrambe le parti, nel rispetto del dato letterale. Precisata la portata operativa della norma, come riferita alla "forma dell'atto", vengono analizzate le diverse prescrizioni legali che invece disciplinano la "forma dell'informazione". L'analisi consente così di respingere l'interpretazione correttiva dell'art. 23, operata da una recente giurisprudenza di legittimità, che assegna alla forma prescritta dalla norma richiamata una "funzione informativa" e non di validità dell'atto.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.