Una mattina di primavera dell’anno 30 d.C. (33-d.C.) tre uomini furono giustiziati in Giudea dalle autorità romane: due erano briganti mossi dal profitto personale o forse ribelli; il terzo, un legnaiolo di Nazareth di nome Gesù, fu condan- nato come criminale politico. Nonostante la vasta letteratura sul tema, un’indagine dedicata per la gran parte alla vicenda giudiziaria di un giudeo del I secolo che visse in una regione periferica dell’impero romano, deve essere introdotta con la consapevolezza delle difficoltà che impediscono allo storico delle istituzioni di pervenire a risultati quanto meno confortanti. La storiografia romana dell’impero, e comunque gli ambienti dell’élite letteraria, non ebbe notizia di quei fatti i quali sono conosciuti attraverso altre fonti, purtroppo quasi sempre discusse come apologetiche. Consapevoli di queste difficoltà per diverso tempo gli studiosi del Nuovo Testamento hanno rinunciato all’ipotesi di una ricostruzione rigorosamente storica della vita di Gesù di Nazareth, reagendo a questo stato di cose, la sola letteratura accademica degli ultimi decenni, la quale risalendone in particolare il processo, ha aperto nuove prospettive per una più esatta individuazione della situazione esistente nelle province romane orientali. È in questo campo d’indagine che il presente lavoro vuole collocarsi attraverso l’analisi di altri casi giudiziari più o meno coevi e consequenziali a quello del nazareno: la lapidazione di Stefano, di Giacomo il Maggiore e di Giacomo fratello del Signore. L’intento è di recuperare un particolare momento della vita giudiziaria provinciale nella dialettica tra le di- verse concezioni ed i differenti sistemi di diritto, tra (nella specie) la competenza giurisdizionale delle autorità giudaiche, in particolare del Sinedrio di Gerusalemme e la “procuratoria” romana. E da qui ancora lo studio, con Orazio Licandro, della rilevanza dello status civitatis, dell’origo e del domicilium nei confronti dei soggetti delle province, di quelli appartenenti ai principati autonomi, più o meno estranei alla signoria romana e di quelli, come Paolo, che cominciarono ma non conclusero in Palestina (questo è il nome dato dai Romani alla terra d’Israele, anticamente chiamata Canaan, con la regione della Galilea al Nord, governata da un re cliente di Roma, e quella più estesa della Giudea al Sud, governata da un prefetto) le loro vicende giudiziarie. Nel libro riposa dunque l’attenzione verso il difficile intreccio di poteri ed i prevedibili conflitti gestiti in Israele durante la prima “procuratoria” romana (poco importa qui se il termine possa essere usato o meno), la quale nonostante i moti di liberazione maturati ossessivamente nelle sue diverse sfere sociali, attese sempre ad una coscienza nuova, capace di riscoprire e di riattualizzare in termini culturali e politici una triplice e originaria essenza (fin dall’origine della sua storia plurimillenaria, Israele si è presentato sotto l’interdipendente connotazione di una religione rivelata, di un popolo nazionalmente qualificato e di uno Stato sovrano, che, per trascorrere di tempi e succedersi di eventi, resteranno anche in epoca romana, in atto o in potenza, in toto o singolarmente, le sue immutabili costanti). Roma non cessò mai di alimentare i diritti del luogo, seppure nella fisiologica attenua- zione imposta ad un popolo conquistato. Come già ebbi modo di osservare, in tal senso «l’ebraismo, compresso nella sua originaria concezione e nelle sue componenti, nazionale e statale, andò senz’altro scolorendosi, pur non essendogli negata una certa parità civile e di certo religiosa, tale da dare legalità alle sue istanze, fino al punto di autorizzare la morte immediata per qualsiasi uomo, fosse anch’esso un romano, che avesse profanato il recinto sacro del Tempio».In una tale proiezione non trova conforto l’idea di un popolo largamente indipendente e con possibilità di giurisdizione capitale come pure è sostenuto da Francesco Lucrezi. Diversamente, una precisa comparazione può maturare anche sulla base di una nuova metodologia [il Concilio Ecumenico Vaticano II si è pronunciato in merito ai vangeli definendoli una sintesi della tradizione apostolica adattati alle necessità delle chiese per le quali sono scritti e nello stile proprio della proclamazione (dei Verbum 19)] mentre la lettera apostolica di Giovanni Paolo II, Tertio millennio adveniente. Preparazione del Giubileo dell’anno 2000, afferma che gli scritti del Nuovo Testamento «[…] Pur essendo documento di fede non sono meno attendibili nell’insieme dei loro riferimenti, anche come testimonianze storiche». In tal modo il confronto tra i passi della tradizione cristiana e quelli più salienti, in materia, della tradizione rabbinica, permette di verificare che le autorità ebraiche, primo tra tutti il Sinedrio di Gerusalemme, durante la dominazione romana, non conservavano più poteri di giurisdizione capitale. Né ad una lettura diversa conducono quegli scritti apocrifi, troppo a lungo abbandonati ad una valutazione mera- mente sussidiaria, quando non proprio all’irrilevanza, incuranti della messe di informazioni utili, fornite ai fini di una più esatta ricostruzione della realtà storica che li contestualizza. Sostenere il contrario sulla base di fonti lette forzatamente è un’aridità concettuale di teorie facinorose (l’exequatur o la delibatio da parte del praefectus Iudaeae): se riflettendo sul passato certe teorie si potevano ancora sostenere, ciò non è più giustificabile nel contesto della più recente esegesi storica e biblica nonché delle aperture fornite dai testi non canonici ingiustamente trascurati (come mi viene di pensare per i vangeli di Pietro e di Nicodemo) e per tutta una serie di fattori, quand’anche di non facile lettura, inscindibilmente legati alla storia del popolo ebraico.
Le inquietudini del Getsemani. Patologie del potere ed aporie funzionali nei processi romani contro i primi cristiani
Giovanni Brandi Cordasco Salmena
2022-01-01
Abstract
Una mattina di primavera dell’anno 30 d.C. (33-d.C.) tre uomini furono giustiziati in Giudea dalle autorità romane: due erano briganti mossi dal profitto personale o forse ribelli; il terzo, un legnaiolo di Nazareth di nome Gesù, fu condan- nato come criminale politico. Nonostante la vasta letteratura sul tema, un’indagine dedicata per la gran parte alla vicenda giudiziaria di un giudeo del I secolo che visse in una regione periferica dell’impero romano, deve essere introdotta con la consapevolezza delle difficoltà che impediscono allo storico delle istituzioni di pervenire a risultati quanto meno confortanti. La storiografia romana dell’impero, e comunque gli ambienti dell’élite letteraria, non ebbe notizia di quei fatti i quali sono conosciuti attraverso altre fonti, purtroppo quasi sempre discusse come apologetiche. Consapevoli di queste difficoltà per diverso tempo gli studiosi del Nuovo Testamento hanno rinunciato all’ipotesi di una ricostruzione rigorosamente storica della vita di Gesù di Nazareth, reagendo a questo stato di cose, la sola letteratura accademica degli ultimi decenni, la quale risalendone in particolare il processo, ha aperto nuove prospettive per una più esatta individuazione della situazione esistente nelle province romane orientali. È in questo campo d’indagine che il presente lavoro vuole collocarsi attraverso l’analisi di altri casi giudiziari più o meno coevi e consequenziali a quello del nazareno: la lapidazione di Stefano, di Giacomo il Maggiore e di Giacomo fratello del Signore. L’intento è di recuperare un particolare momento della vita giudiziaria provinciale nella dialettica tra le di- verse concezioni ed i differenti sistemi di diritto, tra (nella specie) la competenza giurisdizionale delle autorità giudaiche, in particolare del Sinedrio di Gerusalemme e la “procuratoria” romana. E da qui ancora lo studio, con Orazio Licandro, della rilevanza dello status civitatis, dell’origo e del domicilium nei confronti dei soggetti delle province, di quelli appartenenti ai principati autonomi, più o meno estranei alla signoria romana e di quelli, come Paolo, che cominciarono ma non conclusero in Palestina (questo è il nome dato dai Romani alla terra d’Israele, anticamente chiamata Canaan, con la regione della Galilea al Nord, governata da un re cliente di Roma, e quella più estesa della Giudea al Sud, governata da un prefetto) le loro vicende giudiziarie. Nel libro riposa dunque l’attenzione verso il difficile intreccio di poteri ed i prevedibili conflitti gestiti in Israele durante la prima “procuratoria” romana (poco importa qui se il termine possa essere usato o meno), la quale nonostante i moti di liberazione maturati ossessivamente nelle sue diverse sfere sociali, attese sempre ad una coscienza nuova, capace di riscoprire e di riattualizzare in termini culturali e politici una triplice e originaria essenza (fin dall’origine della sua storia plurimillenaria, Israele si è presentato sotto l’interdipendente connotazione di una religione rivelata, di un popolo nazionalmente qualificato e di uno Stato sovrano, che, per trascorrere di tempi e succedersi di eventi, resteranno anche in epoca romana, in atto o in potenza, in toto o singolarmente, le sue immutabili costanti). Roma non cessò mai di alimentare i diritti del luogo, seppure nella fisiologica attenua- zione imposta ad un popolo conquistato. Come già ebbi modo di osservare, in tal senso «l’ebraismo, compresso nella sua originaria concezione e nelle sue componenti, nazionale e statale, andò senz’altro scolorendosi, pur non essendogli negata una certa parità civile e di certo religiosa, tale da dare legalità alle sue istanze, fino al punto di autorizzare la morte immediata per qualsiasi uomo, fosse anch’esso un romano, che avesse profanato il recinto sacro del Tempio».In una tale proiezione non trova conforto l’idea di un popolo largamente indipendente e con possibilità di giurisdizione capitale come pure è sostenuto da Francesco Lucrezi. Diversamente, una precisa comparazione può maturare anche sulla base di una nuova metodologia [il Concilio Ecumenico Vaticano II si è pronunciato in merito ai vangeli definendoli una sintesi della tradizione apostolica adattati alle necessità delle chiese per le quali sono scritti e nello stile proprio della proclamazione (dei Verbum 19)] mentre la lettera apostolica di Giovanni Paolo II, Tertio millennio adveniente. Preparazione del Giubileo dell’anno 2000, afferma che gli scritti del Nuovo Testamento «[…] Pur essendo documento di fede non sono meno attendibili nell’insieme dei loro riferimenti, anche come testimonianze storiche». In tal modo il confronto tra i passi della tradizione cristiana e quelli più salienti, in materia, della tradizione rabbinica, permette di verificare che le autorità ebraiche, primo tra tutti il Sinedrio di Gerusalemme, durante la dominazione romana, non conservavano più poteri di giurisdizione capitale. Né ad una lettura diversa conducono quegli scritti apocrifi, troppo a lungo abbandonati ad una valutazione mera- mente sussidiaria, quando non proprio all’irrilevanza, incuranti della messe di informazioni utili, fornite ai fini di una più esatta ricostruzione della realtà storica che li contestualizza. Sostenere il contrario sulla base di fonti lette forzatamente è un’aridità concettuale di teorie facinorose (l’exequatur o la delibatio da parte del praefectus Iudaeae): se riflettendo sul passato certe teorie si potevano ancora sostenere, ciò non è più giustificabile nel contesto della più recente esegesi storica e biblica nonché delle aperture fornite dai testi non canonici ingiustamente trascurati (come mi viene di pensare per i vangeli di Pietro e di Nicodemo) e per tutta una serie di fattori, quand’anche di non facile lettura, inscindibilmente legati alla storia del popolo ebraico.| File | Dimensione | Formato | |
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