L’attenzione della scienza romanistica verso il danneggiamento cagionato dall’animale, quand’anche costante nel tempo si è, però, consumata in ricerche che raramente hanno affrontato il tema in maniera sistematica, tanto è che la disciplina ne tradisce più di una lacuna; così è persino nelle codificazioni moderne, dove è approdata attraverso gli adattamenti giustinianei della riflessione classica e gli influssi germanici del diritto intermedio. Lo studio dell’actio de pauperie e degli altri mezzi che ne ricalcano la materia, a partire dalla più remota storia giuridica di Roma, rimane, a più tratti, affaticata da interpretazioni attualizzanti, tali, appunto, da trascurare, quasi del tutto, l’esperienza decemvirale. Ma non solo; gli scritti, anche più impegnativi sulla pauperies, rimangono avvinti al più vasto enigma della nossalità. Persino la monografia di Maria Vittoria Giangrieco Pessi, che all’actio de pauperie ha sacrificato non poche energie, soffre di un parvus error ab initio. Taccio di lavori ancora più datati, i quali essendo condizionati da un’esasperante critica interpolazionistica, non rendono conto dell’istituto nei termini del suo più asciutto significato. Mi è parso allora conveniente ritornare su un filone che rappresenta ormai una mia cura pressoché costante, onde tentare, negli angusti limiti delle fonti a disposizione, di rintracciare gli aspetti più salienti del danno cagionato dall’animale al di fuori dell’abbandono nossale, senza negarne i punti di contatto, primo tra tutti quello più sintomatico della noxae deditio. Ciò nella constatazione che la previsione di un’alternativa affine, offerta al pater dominus per evitare le conseguenze causate dalle sue dipendenze, l’alieni iuris e l’animale, spesso abbia confuso natura, strutture e funzioni del tutto diverse. È dunque nella codificazione decemvirale che ho voluto scorgere i prodromi di soluzioni adottate in un momento cruciale per l’affermarsi della civitas, evidenziandone le dinamiche dello sviluppo all’interno di un processo evolutivo che investe le più remote categorie giuridiche, in assenza di quella sofisticata elaborazione giurisprudenziale che assisterà il successivo diritto di Roma. Il risultato non mi ha allontanato da posizioni già prese. Non è corretto parlare di condanna nossale e non sono nossali tutti i mezzi concessi all’offeso, qualora il danno sia stato cagionato da un animale. L’assimilazione tra il delitto perpetrato dal sottoposto e i danni cagionati dagli animali è frutto della nota tendenza postclassica a generalizzare, troppe volte assimilando moduli niente affatto paradigmatici. L’actio de pauperie ed i mezzi concorrenti nel definire il danno cagionato dall’animale, si fondano sul dominium del padrone; l’actio noxalis, invece, nasce da un delitto e mantiene, sostanzialmente, anche dopo, la forma di una vindicatio sul colpevole. Nemmeno è possibile ritenere, concentrandomi, per altro verso, sul solo animale, che la legislazione decemvirale sia stata capace di un discernimento tale da separare il comportamento naturale da quello innaturale dello stesso, onde concedere la relativa tutela. Nel contesto di un’economia, fondata, quasi esclusivamente sulla pastorizia e l’agricoltura, il danneggiamento animale dovette essere avvertito con particolare rigore, distinguendone gli aspetti quanto più nitidamente possibile, forse, anche nell’ambito di una più ampia previsione delle rupitiae. Una società di questo genere non ha potuto trascurare una peculiare rilevanza delle necessità correlate alla coltivazione della terra, fonte primaria di sostentamento. Sicché in questa prima fase storica, l’accentuazione della responsabilità oggettiva, quale nesso meramente materiale che vincola il pater dominus al danno cagionato dal suo animale, fu anche, e soprattutto, garanzia di un modello di regolamentazione di potenziali conflitti di interessi, affrontati con singolare rigore. In simili frangenti, l’ordinamento è rimasto estraneo a qualsiasi valutazione circa l’imputabilità o meno del comportamento animale ai fini dell’applicazione, pressoché illimitata, dell’antica actio de pauperie. È solo grazie all’interpretatio prudentium che andrà consolidandosi l’emersione di un criterio di temperamento capace di restringere la responsabilità rispetto all’infinita gamma di ipotesi che si presentavano nella prassi con contorni spesso poco nitidi.

Si quadrupes pauperiem fecisse. Il regime romano del danno cagionato dall’animale

Giovanni Brandi Cordasco Salmena
2026-01-01

Abstract

L’attenzione della scienza romanistica verso il danneggiamento cagionato dall’animale, quand’anche costante nel tempo si è, però, consumata in ricerche che raramente hanno affrontato il tema in maniera sistematica, tanto è che la disciplina ne tradisce più di una lacuna; così è persino nelle codificazioni moderne, dove è approdata attraverso gli adattamenti giustinianei della riflessione classica e gli influssi germanici del diritto intermedio. Lo studio dell’actio de pauperie e degli altri mezzi che ne ricalcano la materia, a partire dalla più remota storia giuridica di Roma, rimane, a più tratti, affaticata da interpretazioni attualizzanti, tali, appunto, da trascurare, quasi del tutto, l’esperienza decemvirale. Ma non solo; gli scritti, anche più impegnativi sulla pauperies, rimangono avvinti al più vasto enigma della nossalità. Persino la monografia di Maria Vittoria Giangrieco Pessi, che all’actio de pauperie ha sacrificato non poche energie, soffre di un parvus error ab initio. Taccio di lavori ancora più datati, i quali essendo condizionati da un’esasperante critica interpolazionistica, non rendono conto dell’istituto nei termini del suo più asciutto significato. Mi è parso allora conveniente ritornare su un filone che rappresenta ormai una mia cura pressoché costante, onde tentare, negli angusti limiti delle fonti a disposizione, di rintracciare gli aspetti più salienti del danno cagionato dall’animale al di fuori dell’abbandono nossale, senza negarne i punti di contatto, primo tra tutti quello più sintomatico della noxae deditio. Ciò nella constatazione che la previsione di un’alternativa affine, offerta al pater dominus per evitare le conseguenze causate dalle sue dipendenze, l’alieni iuris e l’animale, spesso abbia confuso natura, strutture e funzioni del tutto diverse. È dunque nella codificazione decemvirale che ho voluto scorgere i prodromi di soluzioni adottate in un momento cruciale per l’affermarsi della civitas, evidenziandone le dinamiche dello sviluppo all’interno di un processo evolutivo che investe le più remote categorie giuridiche, in assenza di quella sofisticata elaborazione giurisprudenziale che assisterà il successivo diritto di Roma. Il risultato non mi ha allontanato da posizioni già prese. Non è corretto parlare di condanna nossale e non sono nossali tutti i mezzi concessi all’offeso, qualora il danno sia stato cagionato da un animale. L’assimilazione tra il delitto perpetrato dal sottoposto e i danni cagionati dagli animali è frutto della nota tendenza postclassica a generalizzare, troppe volte assimilando moduli niente affatto paradigmatici. L’actio de pauperie ed i mezzi concorrenti nel definire il danno cagionato dall’animale, si fondano sul dominium del padrone; l’actio noxalis, invece, nasce da un delitto e mantiene, sostanzialmente, anche dopo, la forma di una vindicatio sul colpevole. Nemmeno è possibile ritenere, concentrandomi, per altro verso, sul solo animale, che la legislazione decemvirale sia stata capace di un discernimento tale da separare il comportamento naturale da quello innaturale dello stesso, onde concedere la relativa tutela. Nel contesto di un’economia, fondata, quasi esclusivamente sulla pastorizia e l’agricoltura, il danneggiamento animale dovette essere avvertito con particolare rigore, distinguendone gli aspetti quanto più nitidamente possibile, forse, anche nell’ambito di una più ampia previsione delle rupitiae. Una società di questo genere non ha potuto trascurare una peculiare rilevanza delle necessità correlate alla coltivazione della terra, fonte primaria di sostentamento. Sicché in questa prima fase storica, l’accentuazione della responsabilità oggettiva, quale nesso meramente materiale che vincola il pater dominus al danno cagionato dal suo animale, fu anche, e soprattutto, garanzia di un modello di regolamentazione di potenziali conflitti di interessi, affrontati con singolare rigore. In simili frangenti, l’ordinamento è rimasto estraneo a qualsiasi valutazione circa l’imputabilità o meno del comportamento animale ai fini dell’applicazione, pressoché illimitata, dell’antica actio de pauperie. È solo grazie all’interpretatio prudentium che andrà consolidandosi l’emersione di un criterio di temperamento capace di restringere la responsabilità rispetto all’infinita gamma di ipotesi che si presentavano nella prassi con contorni spesso poco nitidi.
2026
9788891336392
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11563/214936
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