L'art. 3 del codice del consumo (d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206) fornisce una nozione di consumatore legata alla destinazione del bene o del servizio ad un uso personale, non riconducibile in alcun modo al tipo di attività lavorativa esercitata dall'autore dell'atto. Se il criterio dell'estraneità dello scopo può essere efficace nel caso di beni strumentali o di beni necessariamente di consumo, non altrettanto è a dirsi per i beni e i servizi ambivalenti. Per questi ultimi, la dichiarazione dell'aderente di agire per il soddisfacimento di particolari esigenze assumerà autonoma rilevanza giuridica e sarà sottoposta al regime tipico della disciplina generale del contratto in tema di false dichiarazioni.
Le nozioni di consumatore e il valore della dichiarazione di agire per finalità di consumo
DALIA, CRISTINA
2009-01-01
Abstract
L'art. 3 del codice del consumo (d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206) fornisce una nozione di consumatore legata alla destinazione del bene o del servizio ad un uso personale, non riconducibile in alcun modo al tipo di attività lavorativa esercitata dall'autore dell'atto. Se il criterio dell'estraneità dello scopo può essere efficace nel caso di beni strumentali o di beni necessariamente di consumo, non altrettanto è a dirsi per i beni e i servizi ambivalenti. Per questi ultimi, la dichiarazione dell'aderente di agire per il soddisfacimento di particolari esigenze assumerà autonoma rilevanza giuridica e sarà sottoposta al regime tipico della disciplina generale del contratto in tema di false dichiarazioni.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.