L'art. 153 del trattato Ce sancisce un generico diritto del consumatore all'informazione che viene reso specifico dalle singole disposizioni a tutela del consumatore. La previsione di ben precisi obblighi di informazione, chiaramente indicati nel loro contenuto e posti a carico del professionista, trasforma il generico diritto all'informazione, in diritto specifico di volta in volta individuato nel suo contenuto. Diversamente il diritto all'informazione del contraente tradizionale si presenta come il pendant di obblighi contrattuali sia generici che specifici e che consentono di poter configurare un diritto all'informazione generico, cioè attinente a tutte le circostanze rilevanti della contrattuazione, e riconducibile senz'altro all'art. 41 Cost.
Note in tema di tutela del diritto all'informazione del consumatore compratore e del contraente compratore
DALIA, CRISTINA
2005-01-01
Abstract
L'art. 153 del trattato Ce sancisce un generico diritto del consumatore all'informazione che viene reso specifico dalle singole disposizioni a tutela del consumatore. La previsione di ben precisi obblighi di informazione, chiaramente indicati nel loro contenuto e posti a carico del professionista, trasforma il generico diritto all'informazione, in diritto specifico di volta in volta individuato nel suo contenuto. Diversamente il diritto all'informazione del contraente tradizionale si presenta come il pendant di obblighi contrattuali sia generici che specifici e che consentono di poter configurare un diritto all'informazione generico, cioè attinente a tutte le circostanze rilevanti della contrattuazione, e riconducibile senz'altro all'art. 41 Cost.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.